Feed on
Posts
Comments

Mutuo Fineco

FinecoCon la banca Fineco – Banca del Gruppo Unicredit – è possibile richiedere informazioni sui mutui per scegliere il mutuo bancario migliore e comprendere le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi dei mutui a tasso fisso, i mutui a tasso variabile, lo spread, l’ammortamento e molto altro.

Con banca online Fineco è sufficiente compilare il form online per ricevere utili informazioni.
Inoltre banca Fineco offre l’opportunità della sostituzione e liquidità con l’obiettivo di offrire un mutuo che costa meno, con l’offerta di una liquidità aggiuntiva per ogni esigenza.

Infine banca Fineco offre l’opportunità di rivolgersi anche ai Personal Financial Advisor e agli agenti mutui che la banca mette a disposizione.

Si ricorda infine che FinecoBank è sottoposta al controllo delle seguenti autorità di vigilanza e garanti:

Fineco è inoltre aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Numero di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi presso l’Isvap D000159524.

Richiedere online le condizioni per un preventivo per il migliore mutuo, la sua sostituzione, il cambio o la surroga è molto semplice e veloce con Banca Fineco.

C’è chi al posto del mutuo preferisce prendere in considerazione un prestito personale in modo particolare quando il finanziamento da richiedere è basso. Citifinancial viene incontro alle esigenze del cliente in varie forme consentendo di accedere al prestito in forma facile, veloce, comoda e cerca – quando possibile – di concentrare i pagamenti in un’unica rata mensile.

Citifinancial è presente in Italia con il credito al consumo da oltre 30 anni. I servizi offerti sono semplici, affidabili e professionali. Sono molte le filiali presenti in Italia e comunque è possibile effettuare tutte le richieste direttamente online risparmiando molto tempo così come succede con quasi tutte le banche online.

C’è da considerare che di solito i mutui hanno un costo inferiore ai prestiti personali, è tuttavia anche vero che a volte i mutui non si riescono a fare per importi bassi mentre i prestiti personali riescono ad intervenire in un settore ben specifico con estrema efficienza e rapidità. Di solito per comprare un appartamento si ricorre al mutuo bancario che è molto vantaggioso.
La scelta se ricorrere ad un mutuo o ad un prestito personale va effettuata analizzando le proprie esigenze.
Per esempio se si ha bisogno di un finanziamento di 15 mila euro e si pensa di essere in grado di estinguere il prestito in 2-3 anni probabilmente sarebbe opportuno prendere in seria considerazione le varie ipotesi offerte da Citifinancial.

Il tasso Euribor trimestrale in euro è sceso di circa un centesimo allo 0,77%, segnando così ancora una volta il minimo storico.
Ottime notizie quindi per tutti i possessori di mutui a tasso variabile che avranno perciò una rata del mutuo da pagare estremamente contenuta rispetto al passato.
Probabilmente un calo così forte era imprevedibile anche per i più ottimisti.
A questo punto ci si augura che il tasso rimanga stabile su questi livelli consapevoli che nel futuro c’è poco spazio per scendere ancora essendo già allo 0,77% mentre invece c’è spazio per salire.
In linea di massima chi contrae ora il mutuo a tasso variabile – rispetto a chi fa un mutuo bancario a tasso fisso – deve considerare cosa potrebbe accadere in caso di un rialzo dell’Euribor, situazione che già conosce bene chi ha contratto un mutuo a tasso variabile negli ultimi anni.

Un tasso Euribor basso è un elemento positivo per chi chiede i soldi in prestito, occorre però fare attenzione sull’evoluzione futura dei tassi per chi si finanzia avendo come riferimento i tassi variabili.

Mutuionline

Mutui onlineIl mutuo a tasso fisso così come il mutuo a tasso variabile deve essere scelto in maniera accurata per avere la possibilità di scegliere il mutuo più adeguato alle proprie esigenze.

Mutuionline è una società quotata in borsa nel segmento Star e mette a disposizione la possibilità di effettuare numerosi preventivi con decine di banche per trovare il mutuo alle condizioni migliori o comunque quello che ha le caratteristiche più interessanti per i propri bisogni.
La società distribuisce mutui multimarca e questo consente una maggiore indipendenza e trasparenza con i mutui bancari.

Inoltre la capacità di raccogliere circa 200 nuove richieste di mutuo al giorno e avere una quota di mercato di circa il 2% con oltre 1 miliardo di euro di mutui casa erogati ogni anno consente di avere condizioni scontate e a volte anche esclusive da parte delle banche creando di fatto un notevole vantaggio per chi si rivolge a Mutuionline.

Prestiti onlinePrestitiOnline offre l’opportunità di avere prestiti personali con velocità e alle migliori condizioni grazie alla possibilità di scegliere la soluzione migliore tra i diversi istituti bancari.

PrestitiOnline offre un servizio di elevata qualità dove con facilità emergono numerosi vantaggi di carattere economico per i clienti.
Il servizio di mediazione creditizia offerto infatti consente di trovare la soluzione migliore per il cliente che desidera un tipo di finanziamento adatto alle proprie aspettative.

Prestiti Online ha un’ampia gamma di offerta:

  • Prestiti personali
  • Cessione del quinto
  • Prestiti auto
  • Carte revolving
  • Consolidamento debiti

Prima di stipulare un mutuo può essere logico verificare se un prestito personale possa risultare più interessante. Finanziare piccoli importi per periodi brevi di tempo è una delle caratteristiche principali di questa tipologia di finanziamento.
Le piccole spese di ristrutturazione dell’immobile acquistato, l’acquisto di alcuni mobili e altri piccoli acquisti e spese per l’appartamento possono essere effettuate con la soluzione dei prestiti personali.
Viceversa importi più significativi per l’acquisto di un immobile potrebbe essere invece opportuno verificare le condizioni economiche dei mutui bancari a tasso fisso e a tasso variabile. Di solito i mutui offrono condizioni migliori per quanto riguarda i tassi di interesse essendo stati concepiti con solide garanzie da parte del cliente e per importi spesso consistenti e di lungo periodo.

PrestitiOnline offre l’opportunità di verificare le migliori condizioni che applicano le banche sui prestiti personali e scegliere la soluzione migliore online.

Mutui anticrisi 4%

Mutuo 4%Da oggi e per tutto l’anno in corso entra in vigore la legge anticrisi con la quale è stabilito un tetto degli interessi a un massimo del 4%: in questa forma le rate dei mutui a tasso variabile saranno garantite nel fatto che non potranno essere superiore a un livello predeterminato per tutto l’anno.

Che risparmio si può avere? Molte famiglie che hanno contratto questa forma di mutuo ancora non hanno fatto i conti.
E’ difficile dare una risposta univoca perchè non tutti i mutui a tasso variabile sono uguali. Ci sono vari fattori che possono incidere come per esempio lo spread applicato, la durata, il momento in cui si è fatto il mutuo, ed altro.

In linea generale per un classico mutuo a tasso variabile a 20 anni si può risparmiare circa il 10%, nel caso di un mutuo con durata più lunga il risparmio è superiore e nel caso di un mutuo più breve ovviamente il guadagno viene ridotto.

Appare evidente comunque che nel caso di uno spread alto che fa superare la soglia del 4% il vantaggio per chi ha ricevuto un mutuo a tasso variabile è notevole in quanto quest’anno la rata del mutuo da pagare è pari al 4% e la parte che supera tale livello viene accollata allo Stato.

Per godere dei vantaggi della rata al 4% per quest’anno occorre che al momento della sottoscrizione del mutuo a tasso variabile il tasso finale applicato fosse inferiore al 4%.
Comunque chiunque abbia contratto un mutuo successivamente il 31 ottobre 2008 si applica il tetto del 4% previsto dalle misure anticrisi.

Considerando un po’ articolato questo tipo di provvedimento in favore di chi ha un mutuo a tasso variabile è preferibile informarsi presso il proprio commercialista e presso la propria banca per verificare l’opportunità offerta.

Mutuo prima casa 4%

Mutuo tasso variabile 4%E’ probabile che tra le misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie il prossimo anno lo Stato Italiano è pronto a prendersi in carico eventuali mutui a tasso variabile che eccedono il 4%. Più in particolare è opportuno soffermarsi sull’articolo 2 come sotto riportato per meglio comprendere questo importante effetto che può creare. La riduzione ed il contenimento dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile sulle prime case potrebbe dare respiro a molte famiglie e fermare il lento calo immobiliare che si è registrato negli ultimi mesi.

DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE  NOVEMBRE 2008, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTICRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE.

R E L A Z I O N E

Art. 1 Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza

La norma è finalizzata ad attribuire, per il solo anno 2009, un beneficio economico alle famiglie a basso reddito mediante l’attribuzione di un importo determinato in relazione al numero dei componenti della famiglia ed all’ammontare del reddito complessivo.
Al fine di consentire una veloce attribuzione del beneficio sono adottati i dati fiscali, sia con riferimento alla misura del reddito che alla composizione della famiglia.
In particolare il reddito complessivo familiare è costituito, per espressa previsione normativa, dalla somma dei redditi complessivi IRPEF di ciascun familiare, con la precisazione che dal dettato normativo emerge che tali redditi sono assunti al lordo del reddito derivante dal possesso dell’immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze.
Per la composizione della famiglia si tiene conto del richiedente il beneficio, del coniuge anche se non a carico fiscalmente, dei figli e degli altri familiari a carico ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, anche con riferimento ai componenti del nucleo portatori di handicap.
Sono destinatari del beneficio i nuclei familiari i cui componenti, residenti e non titolari di partita IVA,, sono esclusivamente titolari, nell’anno 2008, di reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione, di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni  periodici indicati nell’art. 10, comma 1, lettera c) del citato testo unico, diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l) , limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge anche se non a carico, nonché fondiari di cui all’articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi sopra citati, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, ovvero in alternativa al periodo d’imposta 2008:

  • euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
  • euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
  • euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
  • euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
  • euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
  • euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
  • euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del testo unico qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il beneficio spettante è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari prestano l’attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altro trattamento, sulla  base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati, nella quale è autocertificato il possesso dei requisiti di legge.
La richiesta è presentata:

  • qualora riferita al periodo d’imposta 2007, entro il 31 gennaio 2009 al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici i quali erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e  marzo 2009. Tali soggetti trasmettono all’Agenzia delle entrate le richieste ricevute entro il successivo 30 aprile;
  • qualora riferita al periodo d’imposta 2008, entro il 31 marzo 2009, al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici, i quali erogano il beneficio spettante rispettivamente  nei mesi di aprile e maggio 2009. Tali soggetti trasmettono all’Agenzia delle entrate le richieste ricevute entro il successivo 30 giugno.

La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
L’importo erogato è recuperato dai sostituti d’imposta attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato d.p.r. n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

  • qualora riferita al periodo d’imposta 2007, telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2009;
  • qualora riferita al periodo d’imposta 2008:

a)    telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione;
b)    con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.
Negli specifici casi di richiesta del beneficio prodotta direttamente all’Agenzia delle entrate, quest’ultima provvede alla relativa erogazione con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
I sostituti d’imposta e gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
Per l’erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l’anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro.

Art. 2 Mutui prima casa: per i mutui in corso, le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento, per effetto dell’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza,; per  i nuovi mutui il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE

La disposizione in esame stabilisce che l’importo delle rate dei mutui a tasso variabile a carico del mutuatario si calcolano con riferimento al maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data si sottoscrizione del contratto
In caso contrario lo Stato interviene e si fa carico della parte eccedente la predetta misura. Questo criterio di calcolo non si applica se le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
La novità introdotta si applica ai mutui per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008 e ai mutui rinegoziati entro la stessa data in applicazione della legge 126/2008.
E’ previsto, inoltre, che sarà un successivo decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate a stabilire le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato.
Per i nuovi mutui sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2009, invece, il tasso di base su cui si calcola lo spread sarà costituito dal tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea.

Art. 3  Blocco e riduzione delle tariffe

Con lo specifico obiettivo di contenere gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, la disposizione prevede che sino al 31 dicembre 2009, fermo restando l’autonomia decisionale degli enti territoriali  per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di loro pertinenza, è sospesa l’efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l’adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti.

Nel contesto di contenimento dei costi a carico dei cittadini e delle imprese, viene altresì previsto che per il primo semestre dell’anno 2009 le variazioni tariffarie autostradali non sono applicate, così come per lo stesso periodo di riferimento non è, inoltre, applicato sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, il sovrapprezzo destinato ad ANAS.

In coerenza con le finalità della disposizione, viene previsto che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas effettua un particolare  monitoraggio sull’andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti  le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

Inoltre è anche stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un’apposita istanza secondo le modalità stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.  Nella eventualità che gli oneri  eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas istituisce un’apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche  volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico  e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l’attribuzione del beneficio.

Infine, allo scopo di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell’energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, su proposta del gestore del mercato elettrico S.p.A. conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti principi:
a) il prezzo dell’energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l’Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell’offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell’offerta di energia.

Art. 4  Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale

Per sostenere le famiglie, nel cui ambito avvengano nuove nascite, si ipotizza di istituire  un Fondo di garanzia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento politiche per la famiglia, dotato di personalità giuridica, denominato “Fondo di credito per i nuovi nati” e finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. L’intervento si sostanzia in un prestito per ciascuna nascita, presumibilmente di circa 5.000 euro, cosi da supportare i nuclei familiari nelle spese riconducibili alle più tipiche esigenze del bambino nei suoi primi anni di vita, prevedendo una remunerazione del debito ad un tasso di interesse particolarmente conveniente. La spesa sarà assicurata da un importo annuo pari a 25 milioni di euro da coprire, mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.  Con successivo decreto interministeriale non avente natura regolamentare si provvederà a stabilire le modalità di organizzazione, di funzionamento del fondo e del sistema di rilascio e di operatività delle garanzie.
La disposizione inoltre riguarda lo stato giuridico dei volontari regolato dalla legge 64/2001, istitutiva del Servizio civile nazionale e dall’art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 77/2002.
Il  regime precedente, basato sull’obiezione di coscienza, riconosceva agli obiettori in servizio sostitutivo civile il beneficio previdenziale secondo il principio della “contribuzione figurativa”, senza richiedere oneri finanziari né all’ufficio nazionale né tanto meno all’obiettore.
A legislazione vigente, invece, l’attività dei volontari del servizio civile, pur non essendo considerata come attività lavorativa è remunerata con un “compenso” e garantita con forme di tutela previdenziale. Dal 1″ gennaio 2006, infatti, il periodo di servizio civile è riconosciuto valido ai fini del trattamento previdenziale, con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile. Tale onere, gravando sulle risorse stanziate nel Fondo Nazionale del Servizio Civile determina, sostanzialmente, una riduzione drastica della capacità e delle proiezioni operative del servizio Civile.
La norma  è volta a superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile e ad introdurre un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio medesimo. In particolare, si prevede che i volontari possano riscattare il periodo di servizio civile secondo le norme vigenti  previste per analoghi casi di riscatto con la possibilità di rateizzare il relativo onere in 120 rate  senza l’applicazione di interessi.
La norma risulta particolarmente urgente per garantire che ai giovani volontari che saranno avviati già dal gennaio 2009 si applichi il nuovo sistema contributivo, condizione quest’ultima indispensabile per liberare quelle risorse finanziare che, come detto, sono assolutamente necessarie per assicurare il funzionamento del sistema complessivo del servizio civile.
Sistema che, come ormai è stato verificato negli anni di applicazione della normativa di settore, contribuisce fortemente a sostenere gli interventi di assistenza alle famiglie con forti problematicità, trasformandosi, di fatto, in un prezioso sostegno, non solo umano e psicologico, ma anche materiale ed economico. Le migliaia di giovani volontari che dedicano, infatti, un anno della loro vita al volontariato sono soprattutto impegnati in progetti di assistenza a soggetti disabili, ad anziani, a tossicodipendenti, a bambini problematici o che vivono in situazione di criticità e, più in generale, operano in situazioni di forte disagio sociale e familiare. La loro presenza è, dunque, fondamentale e spesso sussidiaria, se non addirittura sostitutiva, rispetto agli interventi e alle misure che dovrebbero essere garantiti dallo Stato attraverso il sistema assistenziale o di welfare.

Art. 5 Detassazione dei contratti di produttività

La disposizione proroga all’anno 2009 l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, prevista dall’articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge  126 del 2008. La agevolazione  è prorogata alle medesime condizioni previste per l’anno 2008, salva la necessità di riferire all’anno 2008 la verifica del limite reddituale (elevato a 35.000 euro) come condizione per applicare l’imposta sostitutiva.
Il beneficio, pertanto, continua ad applicarsi ai soli lavoratori del settore privato e non anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Per quanto concerne il limite di importo complessivo entro il quale applicare l’imposta sostitutiva alle erogazioni in discorso la norma di proroga stabilisce espressamente che esso è fissato in 6.000 euro lordi.

Art. 6  Deduzione dall’IRES della quota di IRAP che insiste sul costo del lavoro e degli interessi

La norma ha lo scopo di affermare, in deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali già affermato dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 242 del 2007, la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato nonché la quota imponibile (in capo a soggetti che tali oneri non deducono) degli interessi passivi e degli oneri assimilati al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati. Per esigenze di semplificazione la quota–parte di IRAP deducibile viene forfetariamente determinata in ragione del 12,5% dell’imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base imponibile spese per il personale e/o interessi passivi.
In presenza dei richiamati presupposti, la deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la base imponibile  secondo i criteri “ordinari”, compresi i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) ed e-bis) del decreto IRAP.
Viene altresì prevista la possibilità di far valere la predetta deduzione anche per gli anni precedenti il 2008 qualora siano ancora aperti i termini di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Art. 7  Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo

In via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011, con la disposizione di cui al comma 1, la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita, contenuta nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed attualmente riguardante, fra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, è estesa a tutte le operazioni poste in essere dai contribuenti con un volume d’affari da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base della autorizzazione comunitaria, previsto dal comma 2 dell’articolo in commento.

Il differimento dell’esigibilità dell’IVA comporta che il debito d’imposta verso l’erario a carico del cedente o prestatore (e, correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso, al momento del pagamento dei corrispettivi.

Si intende, in tal modo, ovviare agli effetti particolarmente gravosi, che comporterebbero l’anticipazione del versamento dell’IVA da parte del cedente o prestatore, nell’ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del citato articolo 6,le operazioni si intendono, tra l’altro, effettuate:

  • all’atto della consegna o della spedizione dei beni per le cessioni di beni mobili (articolo 6, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • all’atto della fatturazione qualora si verifichi in un momento antecedente rispetto alla consegna o spedizione dei beni o al pagamento del corrispettivo delle prestazioni di servizi (medesimo articolo 6, quarto comma).

Le disposizioni del comma 1 si applicano, comunque, alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione; sono quindi escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano i dati del cliente (quali ad esempio scontrino e ricevuta fiscale, che non richiedano tale indicazione) farebbe nascere notevoli incertezze applicative. Peraltro, l’ipotesi di differimento del pagamento dei corrispettivi rispetto al momento dell’effettuazione dell’operazione secondo i criteri stabiliti dalle norme IVA, si presenta come meramente residuale nel caso di cliente “consumatore finale”.

Il differimento della nascita del debito d’imposta, in capo al cedente o prestatore, comunque, viene limitato, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, al termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, allo scadere del quale l’imposta è comunque dovuta dal medesimo; tuttavia, la stessa previsione fa salva l’ipotesi in cui il cessionario o committente si trovi in particolari difficoltà finanziarie, attestate dall’assoggettamento ad una procedura concorsuale o esecutiva, nel qual caso il termine di un anno non si applica ed il differimento continua ad operare fino all’effettivo pagamento dei corrispettivi.

Sono, inoltre, escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni di un regime speciale, come, ad esempio, quelle effettuate nell’ambito del regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione o quelle effettuate dalle agenzie di viaggio soggette al relativo regime speciale di cui all’articolo 74-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Sono, altresì, escluse dall’ambito della disposizione le operazioni assoggettate ad imposta, sulla base del meccanismo del c.d. “reverse charge”, con il quale il debitore d’imposta è individuato non nella persona del cedente o prestatore, ma in quella del cessionario o committente

Il comma 1 prevede, infine, per tutte le operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita, un apposita annotazione in fattura, con richiamo anche alla relativa norma, con la specificazione che la mancata indicazione in fattura di tale circostanza, fa considerare l’operazione ad “esigibilità immediata”. Detta annotazione consentirà, a favore del cedente, un differimento del debito d’imposta fino al pagamento del corrispettivo, laddove un’emissione di fattura senza alcuna indicazione farebbe nascere nei suoi confronti il debito d’imposta in via immediata, secondo le regole ordinarie.

Il comma 2 prevede che l’efficacia delle disposizioni recate dal comma 1, sia subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva comunitaria 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e che con il decreto del Presidente del Consiglio sopra menzionato si proceda oltre che alla determinazione dell’ammontare del volume d’affari entro cui il regime potrà essere applicato, anche ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

Art. 8  Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

L’articolo contiene disposizioni finalizzate alla modifica o alla integrazione degli studi di settore anche al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati in atto, anche con riferimento a determinati settori o aree territoriali in ragione del diverso dispiegarsi dei predetti effetti.
In particolare, si prevede che si possa procedere nel senso sopra accennato, anche oltre il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale provvedimento sarà adottato, previo parere della commissione degli esperti già operante in materia, anche tenendo anche conto di una serie di dati ed elementi a disposizione: da quelli desumibili dalla contabilità nazionale, a quelli acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, a quelli contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

Art. 9  Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della SACE spa, dei pagamenti della p.a.

Il comma 1 introduce modifiche normative che permettono all’Amministrazione Finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali nonché di provvedere all’estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri  alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie. Inoltre, al comma 3 si stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per favorire l’intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai  fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 10 Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP

La disposizione del comma 1 riduce di tre punti percentuali la misura degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, con riferimento all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La disposizione del comma 2 consente ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano già versato l’acconto, di recuperare l’importo della riduzione corrispondente ai 3 punti percentuali mediante compensazione con il modello F24, utilizzando apposito codice tributo.
Il comma 3 prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione di modalità e termini di versamento, entro il corrente anno, tenuto conto degli andamenti della finanza pubblica, della quota di acconto non versata per effetto della riduzione disposta dal presente articolo

Art. 11 Potenziamento finanziario Confidi ed anche con addizione della garanzia dello Stato

L’articolo in esame è volto al potenziamento finanziario dei confidi.
A tal proposito, in attesa della definizione delle modalità di funzionamento del Fondo finanza di impresa di cui all’art. 1, comma 847 della legge n. 296/2006, le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Gli interventi di garanzia di tale Fondo assistiti dalla garanzia dello Stato.
E’ prevista l’estensione degli interventi di garanzia suddetti anche alle imprese artigiane.
Inoltre, il 30 per cento delle risorse finanziarie in parola viene riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi.
E’ prevista, infine, la possibilità di incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l’intervento della SACE s.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 12 Finanziamento all’economia  attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali

Al fine di ampliare lo spettro di opzioni a disposizione delle banche a fronte di eventuali esigenze di patrimonializzazione, e per tale via favorire un adeguato flusso di finanziamenti al tessuto produttivo, l’articolo consente al Ministero dell’economia e delle finanze di sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2009, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza regolamentare ed emessi da banche italiane quotate o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni siano negoziate su mercati regolamentati. Tale facoltà è prevista anche da analoghe iniziative normative assunte in altri Stati membri dell’Unione europea.
Gli strumenti finanziari previsti dall’articolo, diversi dalle azioni e privi di diritti di voto, possono presentare caratteristiche diverse in relazione alle specifiche esigenze dell’intermediario interessato. In particolare, i commi 2 e 3 dispongono che questi strumenti finanziari possano: essere convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell’emittente; essere oggetto di rimborso o riscatto su richiesta dell’emittente, a condizione che la Banca d’Italia attesti che l’operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza; prevedere criteri di remunerazione collegati alla disponibilità di utili distribuibili, con conseguente vincolo in tal caso per la deliberazione con la quale l’assemblea della società emittente decida sulla destinazione degli utili.
I profili procedurali della sottoscrizioni sono disciplinati dai commi da 4 a 7 in base ai quali: il Ministero dell’economia e delle finanze accerta che l’operazione sia economica nel suo complesso, rifletta le condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento dell’obiettivo ultimo di sostegno dell’economia reale; in relazione a tale obiettivo la sottoscrizione degli strumenti è subordinata all’assunzione da parte della banca emittente di appositi impegni definiti in un protocollo d’intenti concluso con lo stesso Ministero; la sottoscrizione è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d’Italia delle condizioni economiche dell’operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza; l’emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall’organo competente per l’emissione di obbligazioni subordinate e la loro eventuale conversione in azioni è condizionata alla connessa deliberazione di aumento di capitale.
Con decreti di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari, nonché le condizioni di conversione, rimborso e riscatto disciplinate dal presente articolo.
Infine, in considerazione del carattere straordinario e dell’esigenza di rapidità nell’esecuzione degli interventi di patrimonializzazione delle banche ai sensi del presente articolo si dispone che alle deliberazioni di aumento di capitale ad essi connessi non si applichino le maggioranze qualificate previste dal codice civile in caso di esclusione del diritto di opzione. Per le medesime ragioni l’articolo riduce della metà i termini che ai sensi di legge scandiscono la tempistica delle operazioni previste.

Art. 13 Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA

L’attuale crisi dei mercati finanziari e il ribasso dei valori dei titoli azionari negoziati su mercati regolamentati ha condotto ad una nuova riflessione in merito alle modalità con le quali è stata data attuazione in Italia alle disposizioni recate dagli articoli 9 e 11 della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche d’acquisto.
Difatti il legislatore del 2007 ha confermato la disposizione di cui all’articolo 104, Tuif, che prevede il divieto e per gli amministratori, successivamente alla promozione di una offerta pubblica di acquisto, di intraprendere, senza autorizzazione dell’assemblea, misure difensive. E’ stato altresì introdotto l’articolo 104-bis, che prevede, in corso di offerta e successivamente ad essa, la neutralizzazione delle previsioni statutarie o degli accordi fra soci che importano limiti al diritto di voto o diritti speciali in materia di nomina o di revoca degli amministratori.
Complessivamente l’attuale disciplina assicura un grado di contendibilità del controllo superiore a quello degli altri Paesi europei, la maggior parte dei quali ha invece preferito fare uso della possibilità offerta dalla direttiva medesima di rendere opzionali le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, consentendo alle società di prevederle nei propri statuti. Si ritiene opportuno allineare l’ordinamento italiano a quello degli altri Paesi europei, rendendo non obbligatorie le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis ma consentendo alle società quotate di adottarle per via statutaria.

Art. 14 Attuazione della direttiva europea sulla partecipazione dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi

L’articolo dispone talune modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE che si compone di due disposizioni.
Modifiche al comma 1: ad esclusione degli intermediari vigilati, il vigente articolo 12 dispone che l’Agenzia del demanio provvede alla custodia, all’amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Il sistema così creato si è rilevato rigido, laddove impone il ricorso all’Agenzia del demanio anche in quei casi in cui la natura della risorsa economica o il suo esiguo valore economico permetterebbero il ricorso a modalità alternative di custodia e gestione. La proposta emendativa al comma 1 dell’articolo 12 mira ad introdurre la necessaria flessibilità nel sistema, lasciando al Comitato di sicurezza finanziaria la valutazione di quei casi che, senza tradire la regola generale di attribuzione di competenza all’Agenzia del demanio, potrebbero essere altrimenti governati in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Introduzione del comma 18-bis: il vigente articolo 12 già prevede, tenuto conto delle peculiarità dell’ente congelato, delle specifiche competenze necessarie per la sua amministrazione e, non ultimo, degli effetti sulla stabilità del sistema finanziario, che gli intermediari congelati (a seguito di sanzioni finanziarie internazionali adottate nell’ambito della lotta al terrorismo o nei confronti dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) siano assoggettati alle procedure di amministrazione straordinaria previste, a seconda della tipologia di intermediario, dal testo unico bancario o dal testo unico finanziario, ovvero agli ulteriori provvedimenti di rigore disciplinati nei richiamati testi unici, secondo la normativa da questi definita. Il nuovo comma 18-bis dell’articolo 12 mira a rendere esplicito quanto già stabilito dalla normativa attuale, innovando laddove prevede che l’amministrazione straordinaria possa essere disposta per tutta la durata del congelamento. Va rilevato, difatti, che mentre i tempi delle misure di congelamento sono decisi da autorità internazionali (Nazioni Unite e Consiglio dell’Unione europea), i limiti massimi per il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria sono individuati dalla normativa italiana e non sono dunque flessibili rispetto alle specifiche esigenze del caso.
Coerentemente, l’emendamento prevede che anche agli altri intermediari vigilati, quali le imprese assicurative, si applichi la relativa disciplina di settore.
La proposta prevede altresì che si applichino, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni dell’articolo 12: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13 lett. a).
In linea con il generale obiettivo di agevolare l’afflusso di capitali nel patrimonio delle banche, l’articolo anticipa l’attuazione di una parte della direttiva 2007/44/CE rimuovendo i vincoli con essa non compatibili – attualmente previsti dall’articolo 19, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – all’assunzione di partecipazione in banche da parte di imprese che svolgono in misura rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari. Contestualmente all’eliminazione di tali vincoli, lo stesso articolo dispone che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti ai sensi del citato art. 19, con riferimento a tali soggetti debba essere accertata anche la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l’influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario.
Infine, si propone di modificare l’articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo al fine di specificare che oltre alle attribuzioni dell’Agenzia del demanio, anche le ulteriori nuove procedure istituzionali non comportano violazioni dell’obbligo di congelamento.

Art. 15 Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto per le imprese che applicano gli IAS/IFRS un regime di determinazione dell’imponibile fiscale più aderente alle risultanze del bilancio di quanto non disponesse la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
In particolare l’art. 83 del TUIR, così come modificato da tale legge, stabilisce che, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo TUIR, valgono per tali soggetti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio IAS. Ciò vuol dire che queste imprese assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base non più alle qualificazioni giuridico-formali degli atti negoziali ma al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Tuttavia, se questo nuovo criterio vale per le vicende reddituali e patrimoniali che si manifestano dall’esercizio 2008 in poi, per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanza alle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento – di difficoltosa gestione amministrativa – dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali che si è manifestato sia in sede di FTA sia nei successivi esercizi fino al 2007.
Alla luce di queste premesse, con le disposizioni proposte si introduce una disciplina di riallineamento che tiene conto delle esigenze gestionali delle imprese che adottano gli IAS/IFRS.
Questa disciplina ha carattere esclusivamente opzionale per cui le imprese che non intendano servirsene possono continuare a gestire questi disallineamenti in “doppio binario” (civile e fiscale).
Il regime di riallineamento non è gratuito, nel senso che può operare con modalità differenti a seconda della tipologia di poste da riallineare.
Per tener conto delle esigenze dei contribuenti viene, più precisamente, previsto che il riallineamento operi:

  • con assoggettamento a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall’imponibile complessivo, per l’affrancamento globale delle divergenze di valori di cui al comma 3, lettera a);
  • con l’applicazione di un’apposita imposizione sostitutiva ad aliquota fissa per l’affrancamento – per singole fattispecie – delle divergenze di valori di cui al comma 3, lettera a)
  • con l’applicazione dell’imposta sostitutiva, ad aliquota progressiva per scaglioni crescenti di maggiori valori, prevista dall’articolo 1, comma 48, della Finanziaria 2008, per l’affrancamento delle divergenze di valori di cui al comma 3, lettera b).

Ciò in conformità ai principi generali e ai criteri direttivi indicati nell’art. 1, comma 60, lett. a), della legge finanziaria per il 2008, in base ai quali deve essere evitato che il passaggio agli IAS/IFRS comporti salti o duplicazioni di imposta.
Ciò premesso, ai fini della disciplina in esame si prende atto che le divergenze tra i valori fiscali e civili possono essere quantitative e qualitative e che possono dipendere da cause diverse.
Alcune divergenze [quelle espressamente contemplate nel comma 3, lettera a)] sono strettamente connesse all’adozione del nuovo principio di derivazione dell’art. 83 del TUIR, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008. Si tratta di divergenze riconducibili ai diversi criteri di qualificazione, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali ai fini fiscali che c’erano nel bilancio del 2007 rispetto a quelli introdotti con la citata legge finanziaria e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli artt. 83 e seguenti del TUIR, dall’art. 1, comma 58, di tale legge avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali: sono differenze, cioè, riconducibili al mutamento del criterio di derivazione dell’imponibile fiscale dal risultato di bilancio. Si tratta, ad esempio, dei fenomeni di derecognition degli strumenti finanziari (quali, le cartolarizzazioni dei crediti), diversamente trattati dagli IAS rispetto ai criteri tradizionali, delle fattispecie locazione/vendita di beni, dell’imputazione dei ricavi di affiliazione (quali allacci telefonici), ecc..
Un secondo gruppo di divergenze [quelle espressamente contemplate nel comma 3, lettera b)
attiene a quelle differenze riconducibili ad altre disposizioni collaterali all’art. 83 del TUIR.
Il riferimento, più precisamente, è:

  • alla disciplina di neutralità prevista dall’art. 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. n. 38 del 2005 per la continuazione della valutazione, ai soli fini fiscali, delle rimanenze di magazzino con il metodo cd. LIFO, per i costi dedotti, ai fini sia contabili che fiscali, e reiscritti nell’attivo patrimoniale in sede di FTA e per lo stralcio dal passivo patrimoniale di taluni fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto di specifiche disposizioni del TUIR (in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali ex art. 115 del TUIR e di consolidato fiscale nazionale e mondiale);
  • al regime di deduzione extracontabile nel Quadro EC, protrattosi fino all’esercizio 2007.
    E’ certamente questa la categoria più importante per quel che qui interessa, in quanto coinvolge importi di notevole rilevanza quantitativa: gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali che hanno avuto fiscale riconoscimento ancorché non supportati da una corrispondente imputazione di bilancio (perché tale imputazione o è mancata fin dall’origine o è venuta meno ex post).

Un terzo gruppo, infine, riguarda i disallineamenti che sono destinati a prodursi anche in vigenza del nuovo art. 83 del TUIR. Si tratta, ad esempio, dei disallineamenti derivanti da plus/minusvalutazioni degli strumenti finanziari rilevate a patrimonio netto, del fair value dei beni di investimento e dei derivati di copertura di cash flow, dei disallineamenti attinenti all’avviamento e ai beni immateriali a vita indefinita suscettibili di ammortamento solo ai fini fiscali e quindi in via extracontabile, ecc.
Per ovvi motivi logici, per quest’ultimo gruppo non è stato consentito alcun riallineamento.
Per gli altri due gruppi sono stati, come detto, introdotti regimi di riallineamento differenziati, alla luce della diversa ragione delle divergenze stesse.
4. Infine si è ritenuto opportuno intervenire sulla disciplina delle aggregazioni aziendali.
Questa disciplina, prevedendo la neutralità di tali operazioni determina naturalmente un disallineamento tra valori civili e fiscali, salvo opzione, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (del 12, del 14 e del 16 per cento) di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per il riallineamento degli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali.
Come noto, molte delle differenze che emergono in queste operazioni sono imputate ad avviamento e ai marchi e ad altre immobilizzazioni finanziarie quali, per le banche, i crediti verso la clientela.
Si è ritenuto di introdurre per questa fattispecie una disciplina di riallineamento maggiormente agevolativa rispetto a quella attuale con valenza per tutti i soggetti che operano tali aggregazioni (IAS e non IAS).

I commi da 1 a 9 sono dedicati ai riallineamenti che interessano in modo specifico i soggetti che applicano gli IAS.
Il comma 1 di tale articolo individua la decorrenza temporale dei nuovi criteri di derivazione dell’imponibile fiscale del bilancio IAS introdotti dal nuovo art. 83 del TUIR.
In particolare viene stabilito che la nuova derivazione decorre dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre per le operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 restano disciplinati dalle precedenti regole.
I commi da 2 a 6 disciplinano i vari regimi di riallineamento: tipo di imposizione, decorrenza e loro rilevanza agli effetti dell’IRES, dell’IRAP, nonché di eventuali addizionali.
Il ricorso ad uno dei predetti regimi al fine di operare il riallineamento delle divergenze di valore è, pertanto, necessario anche ai fini dell’IRAP, con ciò confermandosi implicitamente che i disallineamenti in esame continueranno ad esistere ai fini di tale tributo qualora il contribuente scelga di non avvalersi di uno dei menzionati regimi. Quanto precede, in deroga al principio - introdotto dalla Finanziaria 2008 - della diretta derivazione della base imponibile IRAP dal risultato del bilancio d’esercizio.
La persistente presenza, ai fini IRAP, di tali disallineamenti (in assenza di opzione per l’affrancamento da parte delle società interessate) risulta, peraltro, perfettamente in linea con la disciplina prevista per l’imposizione sostitutiva dei maggiori valori attribuiti in bilancio per effetto di operazioni straordinarie, di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR [ivi introdotto ad opera dell’articolo 1, comma 46, lettera d), n. 3), della Finanziaria 2008], quale interpretata nella circolare n. 57/E del 25 settembre 2008.
Per i disallineamenti del primo dei gruppi indicati in premessa [quelli di cui al comma 3, lettera a)], cioè quelli che non si sarebbero manifestati se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del TUIR, dall’articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione degli IAS, sono previste due discipline alternative di riallineamento.
La prima (comma 4) riguarda il saldo globale dei disallineamenti (saldo algebrico dei disallineamenti positivi e negativi): dall’applicazione di tale regime, che può essere scelto dai contribuenti che sono in grado di individuare tutte le differenze fiscali/contabili esistenti sui loro bilanci, deriverà una notevole semplificazione della gestione amministrativa. Caratteristica di questo regime è un’imposizione ai fini IRES e IRAP con aliquota ordinaria (comprensiva di eventuali maggiorazioni) ma separata dal reddito complessivo, sicché non viene permessa la compensazione con perdite dell’esercizio né con quelle pregresse. Se il saldo è negativo se ne prevede la deduzione in quote costanti in cinque periodi di imposta.
L’imposta in esame deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale si procede al pagamento dell’imposta.
Il secondo metodo (comma 5) attiene al riallineamento per singole fattispecie, intendendo per tali i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Questo riallineamento è particolarmente utile per le imprese che hanno vasti settori del bilancio disallineati e per le quali un riallineamento globale sarebbe eccessivamente oneroso.
Caratteristica di questa disciplina è che se il saldo è positivo l’imposta sostitutiva (dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali) si applica con l’aliquota del 16 per cento.
La sostitutiva in esame deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori affrancati mediante tale versamento produce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale si procede al versamento dell’imposta sostitutiva.
Naturalmente il riallineamento opera anche per le fattispecie che hanno saldo zero o negativo. In questo caso però il saldo negativo non è deducibile.
Il riallineamento dell’altra categoria di divergenze di valori [quelle di cui al comma 3, lettera b)] attiene, tra l’altro, all’eliminazione degli ammortamenti e dei fondi che in sede di FTA avevano mantenuto rilevanza fiscale: detto riallineamento, sovrapponendosi a quello previsto dall’art. 1, comma 48, della legge finanziaria per il 2008, trova applicazione secondo le modalità ivi previste, ma l’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La sua portata innovativa, come detto, è dovuta al fatto che si consente di riallineare, oltre agli ammortamenti e ai fondi dedotti in via extracontabile (quadro EC), anche quelli cancellati in sede di FTA.
Limitatamente alla clausola di salvaguardia di cui al menzionato comma 48, è precisato che – con specifico riferimento al riallineamento delle differenze di valori scaturenti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 38 del 2005 – trovano applicazione (in quanto compatibili) le disposizioni contenute nell’articolo 81, commi 23 e 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il comma 8 dispone l’applicabilità delle disposizioni introdotte dai precedenti commi, ove compatibili, per il riallineamento delle divergenze che intervengono successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, per effetto di modifiche dei principi contabili IAS/IFRS adottati o in sede di prima applicazione di tali principi contabili (se effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007).

I commi da 10 a 12 si rendono applicabili, come detto, per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, relativamente agli avviamenti, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali.
Si è reso opportuno consentire (comma 10) ai contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento,  di ridurre il periodo di ammortamento (previsto, per i marchi e l’avviamento, dall’art. 103, comma 1, del TUIR) da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi, comunque, l’imposta sostitutiva nella misura massima (16 per cento) prevista dalla Finanziaria 2008 per le operazioni di aggregazione aziendale. Con riferimento alle altre attività immateriali diverse dall’avviamento e dai marchi d’impresa (tra i quali deve intendersi ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita indefinita) è stabilito che l’ammortamento fiscale commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento segua l’ammortamento operato in bilancio, con la precisazione che, in ogni caso, l’ammortamento fiscale deve essere completato almeno in nove quote.
Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall’inizio del periodo di imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti in nove quote è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.
Inoltre si è ritenuto di consentire (comma 11) il riallineamento anche di altri cespiti, quali i crediti, attraverso un’estensione dell’ambito applicativo del comma 2-ter che non li prevedeva. Per tali cespiti il riallineamento è consentito, tuttavia, previo assoggettamento a tassazione ad aliquota ordinaria, in via separata rispetto all’imponibile complessivo, versando in un’unica soluzione l’importo dovuto.
Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, in coerenza con quanto stabilito in via ordinaria dall’art. 1, comma 47, della legge finanziaria per il 2008, anche per quelle effettuate precedentemente. In tal caso i soggetti che avessero già esercitato l’opzione prevista da tale comma possono aderire al nuovo regime di riallineamento integrando l’imposta sostitutiva già liquidata.

I commi da 13 a 15 consentono di derogare ai criteri di valutazione per gli investimenti non durevoli in titoli, quali azioni e obbligazioni, in situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i valori espressi dai mercati stessi. In tali situazioni, si consente all’impresa di non svalutare i titoli detenuti nell’attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall’ultimo bilancio (ad,esempio, bilancio chiuso al 31/12/2007 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), ovvero, ove disponibile, dalla relazione semestrale, regolarmente approvati, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
Il comma 14 disciplina l’applicazione delle medesime disposizioni per le imprese del settore assicurativo integrando la disciplina attualmente vigente e prevedendo un apposito potere regolamentare in capo all’ISVAP al fine di salvaguardare la stabilità del settore e garantire gli interessi degli assicurati; a tal fine il comma 3 prevede che vengano accantonati utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.
Tali disposizioni, coerenti con il quadro contabile internazionale, rivestono carattere transitorio commisurato al perdurare della crisi finanziaria ed alla significatività dei valori espressi dal mercato.
I commi da 16 a 23 dell’articolo 15 recano disposizioni tributarie in materia di rivalutazione facoltativa di beni immobili.
La disposizione introdotta riguarda (comma 16) i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Per tali soggetti si prevede la facoltà di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Come per le precedenti disposizioni relative alla rivalutazione dei beni, la finalità che si intende perseguire è quella di consentire a tali soggetti l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. Anche in questo caso, (comma 17) la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, ciò al fine di tutelare la veridicità e la correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto che intende rivalutare. In questo senso, la disposizione chiarisce che gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono comprese in distinte categorie.
Come previsto in passato dall’art. 13 della legge n. 342 del 2000, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve (comma 18) essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla decreto in esame, che costituisce riserva in sospensione d’imposta, Tuttavia, il successivo comma 19 prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l’applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura pari al 10 per cento.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione, è riconosciuto (comma 20) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, ed e’ subordinato al pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 10 per cento, per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili. Di conseguenza (comma 21), la cessione (o fattispecie assimilate) del bene rivalutato nel corso del periodo di “sospensione” comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l’effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.
Ai fini del versamento delle imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 è prevista (comma 22) la possibilità di versare in un’unica soluzione ovvero in tre rate. In tale ultimo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali in misura pari al 3% annuo. Per gli importi da versare è inoltre prevista la possibilità di compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Peraltro, il comma 23 prevede che continuano a trovare applicazione le disposizioni dettate dalla precedente legge di rivalutazione  di cui agli articoli 11,13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e quelle di relativa attuazione, purché compatibili con quelle dettate dalla legge in commento, al fine di conservare un patrimonio di interpretazioni già provato e consolidato nel tempo.

Art. 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

Il comma 1 ridefinisce, a seguito della soppressione del  Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, la disciplina dell’interpello (c.d. antielusivo) di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Eliminate le disposizioni riguardanti il soppresso Comitato (comma 1, lettera b), il procedimento è incardinato esclusivamente nell’Agenzia delle entrate, secondo le consuete modalità stabilite dal D.M. 13 giugno 1997, n. 195. In particolare, è stabilito che decorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza alla Direzione regionale, il contribuente potrà diffidare la competente struttura Centrale dell’Agenzia delle entrate ad adempiere entro 60 giorni. Decorso inutilmente quest’ultimo termine, si forma il silenzio-assenso.
Il comma 2 abroga i commi da 33 a 37-ter dell’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, che dispongono l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 633/72 (tra cui rientrano anche le imprese della grande distribuzione e tutti i soggetti che effettuano vendite e prestazione di servizi emettendo la ricevuta fiscale).
In realtà, in assenza dei regolamenti e dei provvedimenti di attuazione la norma non è mai stata applicata.
Il controllo sui soggetti di cui all’articolo 22 del dPR n. 633 del 1972 potrà essere eseguito utilizzando, come in passato, le specifiche metodologie di selezione e controllo.
Il comma 3 dispone l’abrogazione dei commi da 30 a 32 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedono l’obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10.000 euro.
La scelta origina dalle difficoltà riscontrate nella fase applicativa del controllo preventivo, costituite dalla mancanza, al momento della ricezione delle comunicazioni, di dati esaustivi utili per un riscontro in tempo reale dei crediti da compensare, dal ristretto termine concesso per l’esecuzione dei controlli, nonché per la notifica dell’eventuale provvedimento di diniego, da eseguirsi esclusivamente per via telematica. L’adempimento abrogato avrebbe, infine, comportato un effettivo aggravio per il contribuente, costretto ad eseguire la comunicazione per ogni “operazione di compensazione” per importi superiori al limite di diecimila euro.
Il comma 4 abroga le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedono l’obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all’Agenzia delle entrate. Le predette disposizioni dovevano applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009, previa adozione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto definire le modalità di memorizzazione dei dati, i criteri, i tempi e le modalità di trasmissione dei dati.
L’attività di controllo sui soggetti che utilizzano i distributori automatici potrà essere eseguita utilizzando, come in passato, le specifiche metodologie di selezione e controllo.
Il comma 5 modifica le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, viene ridotta

  • da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del  tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni  dalla data della sua commissione;
  • da un quinto ad un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli  errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del  tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  • da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Relativamente ai commi da 6 a 12 l’articolo in esame prevede la riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, prevedendo il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma elettronica.
La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti avviene liberamente e senza oneri e l’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Art. 17 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. Estensione del credito d’imposta alle ricerche fatte in Italia su incarico di committente estero

Il comma 1 introduce una specifica agevolazione fiscale volta a favorire il rientro in Italia di ricercatori e docenti. In base a tale disposizione i redditi di lavoro dipendente ed autonomo di docenti e ricercatori che dalla data di entrata in vigore del decreto o in uno dei cinque anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attività in Italia sono imponibili nella misura del 10% ai fini IRPEF e non rilevano ai fini IRAP.
L’incentivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi, a condizione che la residenza fiscale permanga per tutti i periodi di fruizione del beneficio.
Il comma 2, con norma di interpretazione autentica mira a chiarire che il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283 della legge n. 296, del 2006, spetta anche alle ricerche effettuate in Italia su incarico di committente estero.

Art. 18  Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali

La norma si pone in linea di continuità con le finalità perseguite dagli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. In considerazione dell’eccezionale situazione congiunturale del Paese e  in armonia con gli indirizzi assunti concordemente in sede comunitaria dagli Stati membri si prevede che importanti risorse finalizzate allo sviluppo e alla modernizzazione delle aree sottoutilizzate siano riprogrammate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica al fine del conseguimento di obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia.
Il Governo, nel pieno rispetto delle competenze regionali e in ossequio ai criteri di ripartizione territoriali propri delle risorse FAS, è orientato ad assegnare una quota delle risorse nazionali del Fondo in questione al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da indirizzare prioritariamente per le attività di formazione e riqualificazione svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, e al Fondo per le infrastrutture di cui al richiamato art. 6-quinquies.
Le risorse, dunque, sono orientate dal legislatore,  verso settori fondamentali per la crescita del prodotto interno lordo quale appunto le opere pubbliche, ovvero per fronteggiare situazioni di particolare emergenza occupazionale che dovessero manifestarsi anche nel breve periodo. In quest’ultimo caso, i fondi potranno infatti essere destinati sia al finanziamento degli ammortizzatori sociali, sia per attività di formazione  e riqualificazione dei lavoratori (welfare to work).
La norma precisa che la ripartizione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di destinazione territoriale propri dei fondi in questione.
Va altresì precisato che la riprogrammzione non riguarda la quota delle risorse destinate invece alla amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate.
Da ultimo, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con tali risorse, è prevista la possibilità di applicare le speciali procedure derogatorie stabilite dal successivo articolo 20.

Art. 19  Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione

La disposizione prevede, ai commi da 1 a 7, che nel Fondo per l’occupazione sono preordinate risorse pari a 289 milioni di euro per l’anno 2009, a 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 54 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, nei limiti delle quali, secondo modalità di applicazione della disposizione da stabilire in apposito decreto interministeriale, possono essere riconosciuti:

  • il trattamento ordinario di disoccupazione non agricola in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi aziendali o occupazionali;
  • in via sperimentale per il triennio 2009-2011:

-  un trattamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione, in favore degli apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista;
-  una somma pari al 10 per cento del reddito percepito l’anno precedente in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che operano in regime di monocommittenza e soddisfino congiuntamente determinate condizioni, in particolare reddituali e di accredito contributivo.
Il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti è subordinato  ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 per cento, a carico degli enti bilaterali. Inoltre, al comma 7, è prevista la possibilità di intervento da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto.

Il comma 8 prevede che le risorse finanziarie per ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all’articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.

Ai  commi da 9 a 18 vengono riproposte, al fine di garantire la necessaria operatività dal 1° gennaio 2009, le disposizioni già contenute all’articolo 27 dell’AS 1167 (cd collegato lavoro).

In particolare è previsto, per l’anno 2009:

  • ai commi 9, 10 e 12  la procedura concessoria degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, con, in particolare, l’individuazione, al comma 12, della quota di risorse (pari a 12 milioni di euro) che, a valere sulle risorse complessive per ammortizzatori in deroga per lo stesso anno 2009, sono finalizzate alla concessione di un’indennità pari al trattamento d’integrazione salariale ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti;
  • al comma 11,  la possibilità di concedere, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza;
  • al comma 13, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con  meno di 15 dipendenti, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991, nel limite di spesa di 45 milioni di euro;
  • al comma 14, la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto – legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, con autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro;
  • al comma 15, il rifinanziamento, per 30 milioni di euro, dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per crisi aziendale, nella fattispecie della cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi;
  • al comma 16, l’assegnazione di 14 milioni di euro per l’anno 2009 da parte del Ministero del lavoro in favore di Italia Lavoro spa, quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della società;
  • al comma 17, la destinazione, anche per l’anno 2009, dell’importo di 80 milioni di euro, a valere sulle somme già preordinate legislativamente nell’ambito del Fondo per l’occupazione, alle attività formative nell’esercizio dell’attività dell’apprendistato;
  • al comma 18, un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009 al fine di garantire l’interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell’attività ispettiva.

Art. 20  Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive dei progetti facenti parte  del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

Nella convinzione che il rilancio dell’economia e della situazione congiunturale avversa debba essere sostenuta anche da un’azione di accelerazione dei meccanismi di spesa e di concretizzazione delle risorse stanziate per gli investimenti, spesse volte complicati da gestire e in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, si è ritenuto di mutuare precedenti positive esperienze attuate in situazioni di particolare criticità quale, appunto, quella attuale.
La disposizione prevede l’individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli investimenti pubblici, compresi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale, da assoggettare a procedure derogatorie.
I provvedimenti presidenziali stabiliranno i tempi necessari per la realizzazione degli interventi e i rispettivi quadri economici.
Ogni investimento, sin dalla sua fase iniziale, verrà affidato ad un commissario straordinario il quale al fine di favorirne la sollecita realizzazione potrà avvalersi di poteri derogatori alle ordinarie vigenti disposizioni di settore, nel rispetto comunque delle norme comunitarie.
In particolare, la norma prescrive l’intervento sostitutivo del commissario qualora i soggetti competenti, anche per sopravvenute circostanze avverse, non rispettino i tempi stabiliti dal cronoprogramma dell’intervento.
Nell’esercizio delle funzioni delegate il commissario può avvalersi degli uffici competenti in via ordinaria.
Qualora sopravvengano circostanze ostative alla realizzazione totale o parziale dell’investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della regione la revoca dell’assegnazione delle risorse, al fine di un successivo diverso utilizzo.
In ogni caso, i provvedimenti commissariali nel rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il  patto di stabilità con l’Unione Europea.

Art. 21  Finanziamento legge obiettivo

L’articolo in esame autorizza la concessione di un  contributo quindicennale di  120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno  2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 22 Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

L’articolo in parola prevede, tra le competenze della Cassa depositi e prestiti, anche l’utilizzo dei fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
Ai fini della costituzione della Società di Gestione Expo Milano 2015 – SOGE S.p.A., il comma 3 prevede che Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a compiere qualsiasi atto a tale scopo necessario, compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila.

Art. 23 Detassazione dei micro-progetti di arredo urbano o di  interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà

La disposizione prevede che per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

Art. 24  Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi

La Commissione Europea con la decisione  2003/193/CE del 15 giugno 2002, ha dichiarato gli incentivi fiscali, previsti dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66 comma 14 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concessi a favore delle aziende municipalizzate, aiuti di Stato incompatibili con i principi comunitari.
A seguito del contenzioso comunitario intrapreso dal Governo italiano con l’Esecutivo Comunitario si è reso necessario procedere al recupero degli aiuti e dei relativi interessi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni dalla legge  6 aprile 2007, n. 46, il recupero degli aiuti in questione è stato affidato all’Agenzia delle Entrate e deve essere completato tenuto conto quanto già liquidato dalla stessa Agenzia.

La Commissione Europea nell’ambito del parere motivato inerente la procedura d’infrazione n. 2006/2456 ex articolo 228 del Trattato delle Comunità Europee, in merito all’esatto ammontare delle somme oggetto di recupero, ha ravvisato che sussistono notevoli discrepanze tra le somme ingiunte ai beneficiari  e le riserve di bilancio accantonate da alcuni di essi in attesa del recupero.
In riferimento a tali discrepanze il decreto legge n. 10 del 2007 dispose che la liquidazione delle  imposte e dei relativi interessi avvenisse, esclusivamente, sulla base delle comunicazione trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.
Il predetto decreto legge non ha conferito alcun potere di controllo (analogo a quello di accertamento nel settore tributario) all’Agenzia delle Entrate, la quale pertanto non ha potuto effettuare  alcuna verifica sulle somme da recuperare.
Con la presente proposta normativa, al fine di fornire riscontro alle richieste della Commissione europea e di accertare l’esatto importo dell’aiuto effettivamente fruito,  si ritiene necessario conferire all’Agenzia delle Entrate poteri di accertamento analoghi a quelli previsti nel campo tributario.
In relazione a quanto premesso:

  • il comma 1 prevede che l’Agenzia delle Entrate esegua il recupero degli aiuti di stato secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi;
  • il comma 2 stabilisce che il recupero dell’aiuto deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall’Agenzia ai sensi del decreto legge  n. 10 del 2007, mentre i relativi interessi devono essere calcolati ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2003/193/CE della Commissione datata 5 giugno 2002;
  • il comma 3 individua il termine entro il quale (cento venti giorni dall’entrata in vigore del presente  decreto) devono essere notificati gli avvisi di accertamento relativi alle somme da recuperare. Lo stesso comma prevede che se non viene data ottemperanza entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento si provvede con iscrizione a  ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e degli ulteriori interessi dovuti.
    Viene infine precisato che non saranno applicate sanzioni per violazioni di natura tributaria o di qualunque altra specie, né saranno concesse dilazioni di pagamento o sospensioni in sede amministrativa e giudiziale;
  • il comma 4 stabilisce quale tasso debba essere applicato per calcolare gli interessi relativi alle somme dovute (tasso d’interesse in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo d’imposta interessato dal recupero dell’aiuto);
  • il comma 5 fa rinvio alla applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 59, del 2998.

Art. 25  Ferrovie

La disposizione istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l’anno 2009.
Inoltre, allo scopo di assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., autorizza la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
Tuttavia, l’erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per i predetti anni, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Art. 26  Privatizzazione della società Tirrenia

La disposizione con l’obiettivo di consentire l’attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni per assicurare i collegamenti marittimi essenziali, autorizza la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Inoltre la disposizione posticipa al 1° gennaio 2010 l’entrata in vigore della previsione normativa secondo cui le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata, prevedendo l’abrogazione delle disposizioni secondo cui su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar – Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar – Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l’esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l’arcipelago Pontino, Viene anche abrogata la disposizione secondo cui in deroga agli articoli 10,17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare l’esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.

Articolo 27  Accertamenti

Il comma 1 introduce l’istituto della definizione degli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici ai sensi dell’articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
L’istituto risponde all’esigenza che ha recentemente ispirato il legislatore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 in relazione all’introduzione, con l’articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 relativi a violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto che consentano l’emissione di accertamenti parziali di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nella stessa direzione, i rilevanti vantaggi per il contribuente, che fanno da contrappeso al vantaggio per l’Amministrazione consistente nella definizione in tempi più rapidi della pretesa tributaria mediante l’acquisizione dell’assenso del contribuente ed il pagamento delle somme dovute, vengono estesi anche alla definizione conseguente agli inviti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
La disposizione definisce l’iter procedurale dell’adesione, con peculiarità derivanti dalla circostanza che al contribuente – tenuto conto anche di una prassi amministrativa che ha caratterizzato gli inviti emessi dagli uffici sin dalla prima attuazione dell’istituto dell’accertamento con adesione – è fornita, negli inviti stessi, la rappresentazione della pretesa tributaria determinata ed i motivi della stessa.
Viene, conseguentemente fornita al contribuente la possibilità di definire i contenuti dell’invito usufruendo del nuovo regime sanzionatorio agevolato previsto per l’adesione ai verbali di constatazione dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 e delle notevoli agevolazioni in caso di pagamento rateale qualora non sussistano, ad avviso del medesimo contribuente, valide motivazioni per non ritenere legittima la pretesa tributaria.
La disposizione prevede espressamente, al fine di garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa e consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni oggetto della pretesa dell’ufficio, che l’invito deve contenere, non solo indicazioni circa il giorno ed il luogo della comparizione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, ma anche l’invito ad aderire ai contenuti dell’invito (mediante l’invio all’ufficio di apposita comunicazione di adesione ed il contestuale versamento delle somme dovute), le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 2 e l’esplicitazione dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione della pretesa tributaria.
Il comma 1, letta c), abroga due norme che non sono operanti già da tempo.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 (che fa espresso riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) riguarda gli accertamenti basati sui coefficienti presuntivi di compensi, ricavi e volume d’affari, abrogati, a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995, dall’articolo 3, comma 179 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La medesima disposizione abroga, altresì, il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, disposizione che disciplinava la competenza degli uffici per la definizione degli accertamenti e per l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente nelle more dell’attivazione degli “uffici delle entrate”.
Il comma 2 prevede, inoltre, che le modalità di effettuazione della “comunicazione”, da parte del contribuente, dell’adesione all’invito al contraddittorio emesso dall’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del legislativo 19 giugno 1997, n. 218, possa essere effettuata utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2008 emanato in attuazione dell’articolo 83, comma 18-quater del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il comma 3 fissa la data di decorrenza degli effetti del nuovo istituto dell’adesione agli inviti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.
Chiarisce espressamente che lo stesso si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009.  L’istituto, conseguentemente, non si applica con riferimento agli inviti emessi prima dell’entrata in vigore della disposizione.
Il comma 4 introduce, dopo l’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, una disposizione che prevede l’inibizione dell’ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, riguardante la definizione agevolata dei contenuti degli inviti stessi.
In particolare, prevede che, nei confronti dei predetti soggetti, eventuali accertamenti di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R n. 600 del 1973, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, possano essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, deve essere superiore al 40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
  • l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore assoluto, 50.000 euro.

Si tratta, peraltro, di una previsione speculare a quella contenuta nell’art. 10, comma 4-bis della legge n. 146/1998, che riconosce lo stesso beneficio qualora in sede di dichiarazione i ricavi o compensi indicati siano congrui rispetto alle risultanze degli studi di settore (considerati anche gli indicatori di normalità economica).
La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore non risultino inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le più rigorose sanzioni espressamente previste per tali fattispecie.
La disposizione opera in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009, data dalla quale si applica l’istituto della definizione degli inviti stessi relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Ciò in quanto il citato comma 4-bis dell’art. 10 della legge n. 146/1998 trova applicazione con esclusivo riferimento agli accertamenti riguardanti i predetti periodi d’imposta.

Le misure cautelari previste dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 costituiscono strumenti a garanzia del credito erariale, di assoluta rilevanza per il contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione da riscossione. Pur essendo istituti che rispondono ad esigenze diverse, costituiscono entrambi strumenti estremamente incisivi a disposizione dell’ente creditore chiamato a porre in essere tutte le azioni consentite per legge a tutela del proprio credito. La finalità cui è preposto l’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997, collocato nell’ambito delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, deve ritenersi ispirata a ragioni di tutela della pretesa erariale nel suo complesso.
Il comma 5, pertanto, prevede che la richiesta delle suddette misure al presidente della commissione tributaria possa essere rivolta, oltre che per i crediti costituiti dalle sanzioni amministrative tributarie, anche per quelli collegati ai tributi e relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.
Il comma 6 dispone l’applicabilità delle misure cautelari di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 ai crediti tributari nascenti da atti di accertamento e garantisce, in tal senso, il necessario impulso all’utilizzo di tali rilevanti strumenti di tutela della pretesa tributaria in presenza degli specifici presupposti consistenti nella fondatezza e sostenibilità della pretesa erariale (fumus boni  iuris) e nel rischio di perdere la garanzia  del credito per effetto di possibili atti dispositivi da parte del contribuente (periculum in mora).
Il comma 7 detta una specifica disciplina in relazione alla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati, precisando che gli stessi perdono efficacia dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della cartella di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo. Per tali importi, infatti, l’agente della riscossione può agire direttamente per garantire la tutela del credito erariale con tutti gli strumenti previsti dal medesimo decreto. Ove l’iscrizione a ruolo non sia effettuata per l’intero importo dovuto, la misura cautelare, resta in vigore per la parte non ancora iscritta a ruolo.
Il comma 8 aggiunge all’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, una disposizione che attribuisce all’ufficio il potere di richiesta agli operatori finanziari di dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie di cui agli articoli 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di comunicazioni e segnalazioni all’agente della riscossione (fino al discarico) di misure cautelari, esecutive, conservative a tutela del creditore ai sensi dell’articolo 19 stesso.
L’estensione al campo della riscossione di questo importante strumento, con un utilizzo garantito dalla già vigente procedura autorizzatoria, è evidentemente finalizzato a rafforzare il contrasto alla “evasione da riscossione”, dato che consente la individuazione di rapporti finanziari in essere da segnalare all’agente della riscossione per l’adozione di tutte le misure consentite per la tutela della pretesa erariale. Lo strumento potrà rivelarsi altresì efficace per dissuadere dalle purtroppo ricorrenti manovre volte alla sottrazione, spesso fraudolenta, al pagamento delle imposte.

Per espressa previsione dell’art. 42 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contribuenti di maggiori dimensioni (volume d’affari o ricavi non inferiori a € 25,8 milioni di euro) dovrebbero essere controllati almeno ogni 2 anni.
La disposizione non ha mai ricevuto piena attuazione: i controlli, anche di minore entità, hanno al più riguardato, su base annua, circa il 10 % della platea (complessivamente pari a 12.600 soggetti).
Negli ultimi anni l’attività di controllo ha dimostrato che il segmento più alto dell’area dei soggetti di grandi dimensioni (volume d’affari o ricavi non inferiore a € 100 milioni) è ad alta pericolosità fiscale, anche per il rilevante impatto finanziario determinato da eventuali violazioni.
Tale segmento è costituito da circa 3.000 imprese, per le quali, analogamente a quanto avviene in altre realtà estere, nei commi da 9 a 11 si prevedono opportunamente controlli più frequenti e mirati in ragione di una specifica analisi di rischio fiscale.
Il comma 12 interviene sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dai contribuenti soggetti al “tutoraggio”, mentre la disciplina degli effetti e dei tempi di emanazione dei pareri continuano ad essere disciplinati dalle norme relative alle diverse tipologie di interpello.
Nei commi da 13 a 15 si prevede una ridefinizione di competenze all’interno delle strutture dell’Agenzia delle entrate in funzione della necessità di incrementare i livelli di efficienza.
La necessità di contrastare i sempre più frequenti abusi nell’utilizzo dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha richiesto l’introduzione di alcune disposizioni normative finalizzate a consentire all’Amministrazione finanziaria una maggiore capacità di controllo dell’effettiva sussistenza e del corretto utilizzo dei crediti compensati.
Dai dati relativi alle compensazioni effettuate nel triennio 2006-2008 per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRPEG, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF, emerge la presenza di un volume sempre più rilevante di utilizzo dell’istituto
Dai riscontri sui dati contenuti nei modelli di pagamento unificato relativi alle compensazioni esposte ed a seguito di segnalazioni di situazioni a rischio, sono stati rilevati crediti d’imposta non esposti, come obbligatoriamente previsto, nelle dichiarazioni presentate, nonché relativi a periodi di formazione per i quali le dichiarazioni risultano omesse, o nei quali l’attività economica esercitata dai contribuenti risulta essere cessata.
Sono comportamenti connotati da aspetti fraudolenti in quanto, solo a seguito di specifici riscontri di coerenza contabile tra quanto analiticamente indicato nei modelli di versamento (relativamente ai crediti utilizzati in compensazione) e le dichiarazioni (in molti casi omesse) in cui risulterebbe essersi formata “la provvista”, emerge l’inesistenza dei crediti stessi, non essendo, nella maggior parte dei casi, riscontrabili partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali. Quest’ultima circostanza richiede, conseguentemente, la necessità del riscontro contabile della sussistenza degli “importi a credito” utilizzati per compensare gli “importi a debito” procedendo dall’analisi e dalla liquidazione dei dati esposti nei modelli di pagamento unificato.
Lo strumento attraverso il quale le complessive somme corrispondenti ai crediti di cui sia accertata l’inesistenza, utilizzati per il versamento di imposte, contributi ed altre somme dovute anche a seguito dell’attività di controllo automatizzato, formale delle dichiarazioni e di accertamento svolta dall’Agenzia possono essere riscosse, unitamente agli interessi ed alle sanzioni è l’atto di recupero previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004.
Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’intervento normativo è volto a garantire termini per il controllo più ampi di quelli ordinari – che è necessario, per le caratteristiche dei fenomeni fraudolenti riscontrati nell’esperienza operativa, far decorrere non dalla data di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui i crediti “inesistenti” sarebbero sorti (o da quella in cui le dichiarazioni avrebbero dovuto essere presentate), bensì da quella di effettuazione delle illegittime compensazioni – nonché uno specifico trattamento sanzionatorio.
Le previsioni in materia di termini è legata alle difficoltà operative derivanti dagli artifici posti in essere da coloro che compensano i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute in danno all’Erario.
L’aumento delle sanzioni applicabili deriva dalla gravità dei comportamenti posti in essere.
La disposizione è finalizzata a rendere maggiormente efficace il contrasto di un fenomeno – qual è quello dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione per il pagamento di somme dovute all’Erario – connotato da profili di rilevante offesa degli interessi erariali e ad assicurare una più incisiva capacità di intervento dell’Agenzia finalizzata al recupero di risorse illegittimamente sottratte all’Erario.
La disposizione prevede:

  • al comma 16, la disciplina dei termini per la notifica dell’atto di recupero dei crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che risultino inesistenti a seguito del controllo dei dati esposti nei modelli di pagamento unificato, con una previsione, in linea con quella introdotta per l’accertamento sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini Iva dall’art. 37 del decreto legge n. 223 del 2006 in presenza di fattispecie che assumono rilevanza penale (volta, quest’ultima, a garantire all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria, per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l’accertamento). L’ampliamento dei termini appare necessario al fine di garantire l’esercizio dei poteri di controllo anche in caso di omissione di adempimenti obbligatori ed al tempo stesso indispensabili per l’espletamento dell’ordinaria attività di controllo delle dichiarazioni fiscali. Proprio in quanto il controllo non può prescindere da un riscontro che trova origine dalla liquidazione dei dati esposti nel modello di pagamento unificato, il termine di otto anni (commisurato al doppio dell’ordinario termine decadenziale per l’attività di accertamento) appare giustificato dalle difficoltà operative provocate dall’artificiosa rappresentazione contabile dei crediti in sede di autoliquidazione del debito, circostanza che configura comportamenti fraudolenti finalizzati a rendere infruttuosa l’azione di controllo ai danni dell’Erario;
  • al comma 17, una disposizione transitoria in base alla quale il termine di decadenza di otto anni per la notifica dell’atto di recupero si rende applicabile al controllo dei modelli di pagamento unificato nei quali sono esposti i crediti inesistenti, presentati in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della legge siano ancora pendenti i termini ordinari per l’accertamento;
  • al comma 18, la misura delle sanzioni applicabili, in relazione alla quale, considerata la natura delle violazioni, non può essere prevista una misura inferiore a quella esistente per le ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante;
  • al comma 19, la previsione, in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero, della riscossione coattiva con le modalità previste dal D.P.R. n. 602 del 1973 (richiamo già operato dal comma 422 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004) e, in particolare, mediante ruolo straordinario in considerazione del carattere fraudolento della violazione in argomento, la quale, seppure ricorrendo i presupposti di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, configura il reato commissivo di indebita compensazione;
  • al comma 20, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, equiparati a quelli previsti per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento.

Art. 28  Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a. (IPSE)

La disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell’escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l’indicazione  delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l’importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell’atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall’inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell’invito. Inoltre viene previsto che dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.

Art. 29 Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

Il comma 1 dell’articolo in commento estende la normativa per il monitoraggio dei crediti di imposta, prevista dall’articolo 5 del decreto legge n. 138, del 2002, a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 2 apporta modifiche alle procedure di gestione dei crediti di imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283 (credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il limite temporale entro cui effettuare le attività di ricerca agevolabili, fissato al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009.
Le modifiche apportate sono finalizzate a garantire la fruizione del beneficio entro i limiti delle risorse stanziate previste al comma 1. In particolare, è previsto che, per fruire dell’aiuto, le imprese presentino all’Agenzia delle entrate un apposito formulario, da approvare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale effettuano la prenotazione del diritto alla fruizione del credito d’imposta.
Le imprese che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, hanno avviato attività di ricerca e sviluppo prima della data di entrata in vigore del presente decreto devono trasmettere, a pena di decadenza del credito, il formulario all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’attivazione della procedura telematica di cui al comma5.
A tali imprese il nulla osta alla fruizione del credito è concesso, rispettando l’ordine cronologico di arrivo dei formulari, nei limiti dello stanziamento delle risorse previste nell’anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, negli anni successivi.
I soggetti interessati al credito d’imposta per le attività di ricerca, che avviano le attività a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l’importo degli investimenti agevolabili da effettuare, a pena di decadenza dal beneficio, entro l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione.
L’utilizzo del credito di imposta assentito deve essere utilizzato, fatta salva l’ipotesi di incapienza, nel rispetto di limiti temporali, nonché entro il limite di importo massimo pari al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza, e per la residua parte nell’anno successivo.
E’ demandato, infine, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del formulario per la trasmissione dei dati e stabilisce il termine per l’attivazione della procedura telematica di trasmissione.

I commi da 6 a 11, fissano un limite complessivo per le spese sostenute negli anni 2009, 2010 e 2011, alla detrazione ai fini dell’IRPEF relativa a specifici interventi finalizzati al risparmio energetico introdotta, limitatamente ai periodi d’imposta 2007, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) e successivamente prorogata, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, dall’art. 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
La detrazione in argomento spetta in misura pari al 55 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi:

  • di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
  • riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre, comprensive di infissi, sia su singole unità immobiliari che su interi o parte di edifici esistenti fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La disposizione prevede, ai commi 6 e 7,  un meccanismo cd. “a rubinetto” secondo cui la fruizione delle detrazioni per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010) è subordinata alla presentazione di un’istanza da indirizzare all’Agenzia delle entrate e alla preventiva accettazione della stessa nei limiti delle risorse stanziate. L’istanza in argomento va presentata esclusivamente in via telematica anche avvalendosi degli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.
Il comma 8, demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sul sito Internet della medesima Agenzia, l’approvazione del modello da utilizzare per presentare l’istanza, la quale deve contenere tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento.
Il comma 9, individua i termini entro i quali vanno presentate le istanze.
Il comma 10 introduce una disposizione di salvaguardia per i contribuenti persone fisiche che, nell’anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296, del 2006  e rispetto alla quale, in corso d’anno, il provvedimento in commento, introduce delle modifiche quantitative che vanno a limitarne la fruibilità.
La disposizione assume carattere transitorio risultando applicabile – solo ed esclusivamente in relazione alle spese sostenute nell’anno 2008 – dai contribuenti persone fisiche che non possono beneficiare della citata detrazione di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296, del 2006 a causa dell’esaurimento dei fondi all’uopo stanziati dal decreto in esame. La disposizione risulta, inoltre, applicabile anche nei confronti delle persone fisiche che pur avendo ottemperato a tutte le prescrizioni recate dall’articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006, nonché dal decreto 19 febbraio 2007,  non  presentano l’istanza di cui al comma 7 del presente decreto.
In particolare, vengono ridotte la percentuale di detrazione e l’ammontare di spesa sulla quale la stessa deve essere calcolata, mentre sono lasciati inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.
La scelta di ridurre il beneficio alla stessa misura della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si giustifica in quanto tale ultima agevolazione rappresenta per i contribuenti persone fisiche la naturale alternativa alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici come già evidenziato, dall’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 36/E del 31 maggio 2007. Con ciò, tuttavia, non si è inteso in alcun modo richiamare la disciplina della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 1, della legge n. 449 del 1997,  in quanto ciò avrebbe comportato, in capo al contribuente, la necessità di porre in essere adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per fruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici relativamente, peraltro, a spese già sostenute dal contribuente medesimo.
La previsione del comma 10 non si applica, invece, per le spese sostenute nell’anno 2009 e 2010.
In tal caso, infatti, al momento del sostenimento delle stesse i contribuenti persone fisiche già sono a conoscenza delle modifiche normative intervenute nella disciplina della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e conseguentemente della eventualità di non poterne fruire per esaurimento dei fondi stanziati.
Peraltro, in tale evenienza, i contribuenti medesimi potranno comunque avvalersi della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della legge n. 449 del 1997 nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per tale ultima agevolazione. Nell’ambito degli interventi agevolabili individuati nel citato art. 1 della legge n. 449 del 1997, infatti, rientrano quelli rivolti al “conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia… (omissis)”.
Infine, il comma 11 rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per la comunicazione dell’esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 30  Controlli sui circoli privati

L’articolo subordina l’applicabilità del regime fiscale previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 in favore degli enti associativi alla trasmissione all’Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Destinatari della disposizione sono tutte le associazioni, sia di nuova costituzione che già costituite.
Con provvedimento del Direttore verrà approvato il modello e verranno disciplinati i termini e le modalità per la trasmissione degli anzidetti dati e notizie nonché le modalità di comunicazione dell’esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.
La norma, che ha finalità esclusivamente fiscali, è diretta ad acquisire le informazioni necessarie a garantire che l’intento del legislatore tributario di tutelare ed incentivare il fenomeno del libero associazionismo, attraverso la previsione di un regime fiscale di favore, trovi in concreto riscontro e a contrastare l’utilizzo distorto della forma associativa come strumento per eludere  di fatto il pagamento delle imposte dovute.
La necessità della norma deriva da reali esigenze di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui convivono, accanto a molti enti meritevoli sotto il profilo sociale, soggetti che sotto la forma associazionistica svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d’impresa.
Il fenomeno riguarda varie forme associazionistiche e diversi settori di attività; da qui, pertanto, la necessità di una più ampia informazione e conoscenza degli elementi rilevanti ai fini fiscali di tutto il mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo tributario, come nel caso delle società sportive dilettantistiche beneficiarie dello stesso regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.
A tale finalità è diretta, peraltro, la soppressione dell’articolo 7 del D.L. n. 136 del 2004, la quale,  in coerenza con un sistema uniforme di controlli fiscali, consente di distinguere i profili e le competenze ai fini sportivi da quelli fiscali.
La disposizione in commento mira nello stesso tempo a garantire le vere forme associazionistiche e ad evitare che, attraverso l’utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell’ambito di uno stesso settore.
Le esigenze sopra evidenziate motivano altresì la disposizione del comma 5 che razionalizza, sotto il profilo tributario, le associazioni e tutti gli altri organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

Art. 31   IVA Servizi televisivi

Sul piano fiscale, e segnatamente IVA, il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 ha riordinato il settore delle telecomunicazioni ampliando, tra l’altro, il concetto di “servizi di telecomunicazione” (art. 1) e definendo altresì (art. 4) la nozione di “mezzi tecnici” per la fruizione dei servizi di telecomunicazione (schede elettroniche, codici di accesso, etc.), senza tuttavia precisare le relative quote applicabili.
Il mancato adeguamento agli sviluppi tecnologici e di mercato del testo del n. 123-ter della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 pone problemi di disparità di trattamento relativi a servizi similari.
In particolare, non si possono ritenere rientranti nell’aliquota agevolata i servizi radiotelevisivi trasmessi attraverso la piattaforma digitale terrestre in quanto la disposizione fa riferimento a quelli effettuati in forma digitale via cavo o via satellite.
Analogamente, la disposizione agevolativa appariva preclusa ai servizi di trasmissione cosiddetti “pay-per-view” nonché, più in generale, atteso il riferimento ai “canoni di abbonamento”, ai servizi radiotelevisivi acquistati dagli utenti di volta in volta tramite carte prepagate o altri “mezzi tecnici” al di fuori di un rapporto contrattuale continuativo (abbonamento).
L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto concede facoltà agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi elencate nell’allegato III alla Direttiva medesima, tra le quali quelle di “ricezione di servizi radiotelevisivi”.
Trattasi, tuttavia, di una facoltà che non impedisce agli Stati membri di applicare a tali operazioni l’aliquota ordinaria, a condizione però che l’applicazione sia uniforme per le operazioni indicate nello stesso numero del richiamato allegato III.
Pertanto, con il comma 1 della norma in commento i servizi di radiodiffusione vengono collocati nel loro insieme nell’ambito delle operazioni soggette all’aliquota IVA ordinaria del 20%.
In pratica, lo schema di disposizione rende omogeneo il trattamento dei dati IVA dei servizi di radiodiffusione (unidirezionali e bidirezionali o punto-punto), a prescindere sia dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) sia dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

La norma del comma 2 è tesa a recepire le norme contenute nell’articolo 1 della direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 1.2 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
Tali disposizioni, da introdurre nell’ordinamento interno a decorrere dal 1° gennaio 2009, prevedono la proroga al 31 dicembre 2009 di talune norme concernenti, ai fini della territorialità, l’individuazione del luogo in cui debbano considerarsi effettuate determinate prestazioni di servizi (introdotte nell’ordinamento dal decreto legislativo 273, del 2003 – modificativo dell’articolo 7 del DPR n. 633/1972).
In particolare, trattasi delle seguenti, operazioni:

  • a) prestazioni di servizi, di radiodiffusione e di televisione e quelle (fruite tramite mezzi elettronici, rese da soggetti nazionali a committenti soggetti d’imposta domiciliati o residenti, in altri Stati membri della Comunità ovvero a committenti non soggetti passivi d’imposta residenti al di fuori della Comunità;
  • b) prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi d’imposta nello Stato.
  • e) prestazioni di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi, d’imposta;
  • d) prestazioni di servizi, rese tramite mezzi elettronici da soggetti, domiciliali o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta.

La disposizione di cui al comma 3 mira a ridefinire l’ambito di applicazione della addizionale alle imposte sul reddito dovuta in relazione a materiale e servizi a carattere pornografico ai sensi dell’articolo 1, comma 466, della legge n. 266, del 2005. Viene, in particolare, previsto che detta addizionale si applica  a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto sulla base delle indicazioni fornite da apposito DPCM, da emanare entro 60 giorni dalla medesima data.

Art. 32  Riscossione

I commi 1 e 2 modificano la disciplina sugli aggi, apportando modifiche procedimentali, che non generano effetti in termini di gettito erariale.
Il comma 3 rimodula la disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del cosiddetto obbligo del non riscosso come riscosso. Le disposizioni non comportano effetti negativi per l’Erario, oltre quelli già scontati nel Bilancio dello Stato.
Il comma 4 prevede un’assegnazione a Equitalia di 50 milioni di euro per l’anno 2009. La riconduzione in mano pubblica della funzione di riscossione nazionale delle entrate iscritte a ruolo ha comportato una delicata e complessa attività di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei processi e delle strutture societarie alla cui attuazione si accompagnano la definizione di un nuovo modello operativo e l’individuazione di innovative soluzioni architetturali dei sistemi informatici.
In particolare, continuano a rendersi  necessari ingenti investimenti per procedere alle operazioni societarie finalizzate a ridurre la pletora delle aziende operative riconfigurandole su base tendenzialmente regionale; ciò, anche al fine di realizzare processi di integrazione con gli enti territoriali,  favorendo l’attuazione del processo di federalismo fiscale. Tale attività ha già consentito la riduzione da 39 (compresa la capogruppo ed Equitalia Servizi) a 24  (a fine 2008 e sempre incluse la capogruppo, Equitalia Servizi ed Equitalia Giustizia, nuova società prevista dalla legge 244/2007);
Con  i commi 5 e 6  si prevede che in caso di piano di concordato preventivo di cui all’art. 160 del R.D. 267/42, il debitore non può proporre il pagamento parziale del tributo relativo all’IVA, mentre si mantiene la possibilità di dilazione di pagamento.
La Direttiva Comunitaria vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica. Pertanto, ai fini IVA la presente proposta non comporta effetti.
Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie vengono estese anche ai debiti previdenziali. A tal fine si provvederà con  decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 7 reca disposizioni di deroga alla disciplina ordinaria sulla riscossione mediante ruolo, con riferimento ai soggetti che hanno aderito alle definizioni agevolate di cui alla legge n. 289/2002, ma non hanno poi versato le somme dovute per effetto di tali definizioni.
Limitatamente a questi soggetti, viene, anzitutto, facilitata l’aggressione del loro patrimonio immobiliare:

  • riducendo da ottomila a cinquemila euro il limite di importo al di sotto del quale l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare;
  • consentendo di avviare direttamente tale espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell’immobile da vendere all’asta.

Si prevede, inoltre, che, nei confronti degli stessi soggetti all’inutile scadenza del termine per adempiere alla cartella di pagamento segua immediatamente l’accesso, da parte dell’agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali
Con tali modifiche normative risulterà fortemente potenziata la capacità di recupero delle somme in parola da parte degli agenti della riscossione.

Art. 33  Indennità vacanza contrattuale

Il comma 1 dispone che al personale delle amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (dirigenti e non dirigenti dei Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia) venga erogata con lo stipendio del mese di dicembre, in un’unica soluzione, l’indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio economico 2008-2009 nell’importo spettante per l’anno 2008, laddove essa non sia già stata riconosciuta nel corso del medesimo anno, come disposto dalle normative settoriali che disciplinano il personale non dirigente delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al d.lgs. 195/1995.
Il comma 2 precisa che le somme corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale  costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2009.
Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 4 prevede che le amministrazioni pubbliche non statali possano erogare al proprio personale gli importi di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto  dall’art. 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 5 specifica che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto il trattamento economico di tale personale (magistrati, personale dirigente dei corpi di polizia e delle forze armate, professori e ricercatori universitari) è rideterminato annualmente in base a disposizioni di legge che prevedono meccanismi di adeguamento automatico che non danno luogo a periodi di vacanza contrattuale

Art. 34 (LSU Scuola)

La disposizione autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2009 per la proroga delle attività degli LSU scuola.

Scende l’Euribor a 3 mesi

EuriborPer la gioia di chi ha fatto o per chi per fare un mutuo a tasso fisso c’è una notizia positiva: il tasso interbancario in Euro ovvero l’Euribor a 3 mesi è sceso  al 3,74%.

Questo livello non si vedeva da oltre un anno ovvero dall’agosto del 2007.

L’Euribor a 1 mese è al 3,42% e l’Euribor a 1 settimana è al 3,04%.

L’immissione di liquidità nel sistema bancario e le aspettative di un imminente corposo taglio dei tassi da parte della BCE in scia con quanto già accaduto in America rendono il tasso Euribor meno nervoso.
Solo qualche mese fa l’Euribor era salito rapidamente a livelli quasi insostenibili per il clima economico recessivo che si sta vivendo in questo periodo.

Non è pertanto da escludere che l’Euribor, nelle varie sue scadenze, possa continuare a scendere nei prossimi mesi.

Chi ha pertanto il mutuo a tasso variabile avrà un calo del costo della rata.
Presumibilmente con il calo dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile è probabile anche che possa riattivarsi il settore del mercato immobiliare che ad oggi risulta essere fermo e leggermente in flessione.

I tassi bassi potrebbero spingere alcune famiglie a contrarre con più semplicità un mutuo aumentando la richiesta di acquisto di un appartamento e conseguentemente si dovrebbe fermare anche la discesa degli immobili.

Taeg Isc

TAEGL’indicatore TAEG o ISC è un utile indicatore per conoscere l’economicità del mutuo così come di un finanziamento, di un prestito, della cessione del quinto dello stipendio e di altre tipologie di finanziamenti.
In particolare queste due sigle indicano:

  • TAEG Tasso Annuo Effettivo Globale
  • ISC Indicatore Sintetico di Costo

In pratica il T.A.E.G. riassume in maniera chiara ed inequivocabile il reale costo del mutuo, del prestito o del finanziamento in quanto include, nel caso del mutuo a tasso variabile, il tasso a regime (tasso euribor + spread), l’eventuale tasso di ingresso, le eventuali spese e costi.
Il TAEG pertanto riassume il costo complessivo che si sostiene per il mutuo, per il finanziamento e per il prestito.

Il TAEG quindi è un indicatore sintetico e riassuntivo che mette in grado di comprendere il reale costo complessivo del finanziamento e quindi di potere facilmente ed oggettivamente comparare i vari mutui e trovare quello più economico e conveniente.

Questo è particolarmente importante considerando che i finanziamenti ed in particolare i mutui hanno durate spesso molto lunghe che possono arrivare anche a 30 – 40 anni: conoscere le condizioni migliori e risparmiare ogni anno alla fine può comportare risparmi di molti euro.

Opzione su tassi di interesseCon l’opzione CAP il mutuo a tasso variabile diventa più sicuro.
Tecnicamente l’opzione CAP viene detta Interest Rate Cap ovvero opzione sui tassi di interesse mediante la quale il detentore ha il diritto di pagare un tasso di interesse massimo fino al prezzo di esercizio, detto strike price, per un tempo e un importo nominale predefinito.
L’opzione CAP consiste nella copertura contro l’effetto del rischio di rialzo dei tassi di interesse al quale è indicizzato il mutuo a tasso variabile, di solito con il tasso Euribor o il Libor.

Il cliente che attiva l’opzione CAP si cautela nel caso il tasso di mercato dovesse superare un livello massimo prefissato contrattualmente: questo livello viene detto “strike”. Oltrepassato lo strike la banca o la società che ha concesso il prestito, il finanziamento o il mutuo a tasso variabile si impegna ad accollarsi la differenza ovvero a non fare pagare al cliente un tasso maggiore di quanto prestabilito come massimo.
In pratica con la formula del CAP sul mutuo a tasso variabile questo è come se ad un certo punto, all’aumentare dei tassi sopra un certo livello prestabilito, diventasse un mutuo a tasso fisso ed incolume quindi a qualsivoglia ulteriore rialzo dei tassi.
Il CAP ha molti vantaggi per il cliente in quanto limita il rischio dell’impatto di un forte ed indesiderato aumento dei tassi di interesse ponendo un limite al costo derivante dall’aumento dell’Euribor.
Tutto ciò si può fare a fronte di un relativamente piccolo costo per l’acquisto della copertura con l’opzione CAP.
Alcune banche consentono di inserire il CAP non solo al momento della stipula del contratto di mutuo ma anche successivamente.

Il livello del CAP rimane fisso per la durata del contratto ma spesso quando si sceglie questa opzione si può anche scegliere il livello dello strike price del CAP: più è alto il livello del CAP rispetto al tasso di riferimento al quale è indicizzato il mutuo o il finanziamento / prestito a tasso variabile (tipicamente l’euribor), meno dovrebbe costare in quanto conviene di meno, viceversa un’opzione CAP vicino al livello dei tassi che si prendono a riferimento avrà un costo superiore e ovviamente una copertura migliore e più rapida nel caso di un buon rialzo dei tassi.

Older Posts »